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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 14
Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010
1. La rubrica dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente: “
Progetti sottoposti alle procedure di cui al presente titolo. Procedimento di VIA postuma.
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni Sito esternodel d.lgs. 152/2006 :
a) i progetti di cui all’allegato III Sito esternodella parte seconda del d.lgs. 152/2006 medesimo;
b) i progetti di cui al comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità;
c) gli specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l’assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni Sito esternodel d.lgs. 152/2006 ed i criteri definiti nelle relative norme di attuazione, i progetti di cui all’allegato IV Sito esternodella parte seconda del d.lgs. 152/2006 medesimo.
”.
4. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 sono abrogati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.