Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17
Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016
Art. 13
Oggetto della disciplina. Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 39 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
Art. 39 - Oggetto della disciplina
1. Il presente titolo detta disposizioni per la disciplina, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'
articolo 7 del d.lgs. 152/2006 , delle procedure per la valutazione ambientale dei progetti, di cui al comma 2.
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2. Ai fini del presente titolo si intendono per procedure di VIA le procedure disciplinate dal titolo III
della parte seconda del d.lgs. 152/2006 di:
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a) verifica di assoggettabilità;
b) definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 21 del medesimo decreto;
c) valutazione di impatto ambientale.
3. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale contenute nella
parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed i relativi allegati, nonché le relative norme di attuazione.
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