Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13
Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , in attuazione della l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale favorevole con condizioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 gennaio 2016;
Considerato quanto segue:
1. La Regione, in attuazione della

2. Si rende pertanto necessario procedere all’adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune;
3. Si rende altresì necessario adeguare le disposizioni della l.r. 39/2005 alle modifiche introdotte con la l.r. 65/2014 che ha abrogato la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) più volte richiamata dalla l.r. 39/2005 ;
4. Di accogliere il parere istituzionale della Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
5. È necessario disporre l’entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione del riordino delle competenze in materia di energia ai sensi della l.r. 22/2015 , salvo quanto previsto dall’articolo 10 bis della stessa l.r. 22/2015 con riferimento alle funzioni di controllo degli impianti termici;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.