Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10
Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1 - Oggetto e obiettivi del triennio
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Individuazione delle aree vocate e non vocate
Art. 4 - Gestione venatoria nelle aree non vocate
Art. 5 - Interventi di controllo faunistico
Art. 6 - Gestione venatoria nelle aree vocate
Art. 7 - Gestione e valorizzazione delle carni
Art. 8 - Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie
Art. 9 - Monitoraggio
Art. 10 - Vigilanza e potere sostitutivo della Regione
Art. 11 - Clausola valutativa

Art. 12 - Attività dell'ATC. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 3/1994
Art. 13 - Gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Sospensione dell'efficacia dell’articolo 28 bis della l.r 3/1994
Art. 14 - Indennizzo dei danni causati dagli ungulati. Sospensione dell'efficacia dell’articolo 28 ter della l.r 3/1994
Art. 15 - Abilitazione alla caccia di selezione. Inserimento dell’articolo 28 quater nella l.r. 3/1994
Art. 16 - Controllo della fauna selvatica. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 3/1994
Art. 17 - Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994
Art. 18 - Norme transitorie
Art. 19 - Efficacia
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.