Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10
Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;
Vista la

Visto l’


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire sia la conservazione delle specie autoctone nelle aree ad esse vocate, sia la conservazione delle attività antropiche e dei valori ambientali tipici del paesaggio rurale regionale, nelle altre aree, è necessario intervenire per assicurare che la presenza delle specie ungulate sia proporzionata alle diverse caratteristiche e condizioni del territorio regionale;
2. Al fine del ripristino, raggiungimento e mantenimento di densità sostenibili degli ungulati in Toscana, rispetto all'impatto che queste specie producono sulle colture agricole, sui boschi, sull'ambiente, sulle altre specie e sulle attività antropiche, è necessario disciplinare una gestione straordinaria degli ungulati da realizzare nell’arco di un triennio e sospendere durante tale periodo le disposizioni regionali di gestione degli ungulati, attualmente vigenti;
3. Per realizzare la gestione straordinaria degli ungulati è necessario prevedere una revisione delle aree vocate e non vocate da attuare con un piano stralcio del piano faunistico-venatorio regionale;
4. Al fine di garantire l’efficacia degli interventi di gestione straordinaria è necessario prevedere la predisposizione di specifici piani;
5. Al fine di coordinare le disposizioni relative alla gestione straordinaria degli ungulati con il quadro normativo regionale vigente, è necessario modificare la l.r. 3/1994 ;
6. Al fine di agevolare il recupero degli animali abbattuti in zone difficilmente accessibili si consente ai comuni di individuare nel proprio territorio percorsi fissi nei quali sia permessa la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.