Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10
Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016
CAPO III
Norme transitorie
Art. 18
Norme transitorie
1. La Giunta regionale provvede a modificare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), apportando le modifiche necessarie per l’attuazione della presente legge.
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2. Fino all’approvazione delle modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2011, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 19
Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 rimangono in vigore per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.