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Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016

Art. 15
Trasferimento di beni mobili
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i beni mobili registrati di cui all'allegato A sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione. I veicoli ivi indicati sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 2016; si applica altresì l'articolo 1, comma 96, lettera b), primo periodo, Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015 , al trasferimento dei beni mobili in uso al personale trasferito si provvede mediante verbale di consegna. In caso di mancata intesa, si provvede ai sensi dell'articolo 10, commi 16, 16 bis e 16 ter, della medesima l.r. 22/2015 .

Note del Redattore:

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Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.