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Legge regionale 28 gennaio 2016, n. 8

Disposizioni per l’aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Modifiche alla l.r. 61/2014 e alla l.r. 61/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti) e, in particolare, gli articoli 27 e 27 bis;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998 , alla l.r. 61/2007 , alla l.r. 20/2006 , alla l.r. 30/2005 , alla l.r. 91/1998 , alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007 );


Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’8 gennaio 2016;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 27 della l.r. 61/2007 prevede che le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla l.r. 69/2011 approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio;


2. L’articolo 27 della l.r. 25/1998 prevede l’approvazione da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del piano di ambito con le modalità e i contenuti ivi previsti;


3. L’articolo 26 della l.r. 61/2014 , contiene, a seguito della soppressione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, una specifica disciplina transitoria sugli atti di pianificazione che prevede in particolare:


- l’adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla l.r. 61/2014 all’articolo 9 della l.r. 25/1998 , entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della l.r. 61/2014 medesima;


- la validità ed efficacia dei piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 e la possibilità, per i piani interprovinciali solo adottati a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente;


- la validità ed efficacia dei piani provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 fino alla approvazione dei piani interprovinciali che a tale data risultano essere solo adottati ma non ancora approvati o, in mancanza di piani interprovinciali adottati, fino all’adeguamento del piano regionale;


- l’approvazione dei nuovi piani di ambito entro centottanta giorni dall’adeguamento del piano regionale;


- la validità ed efficacia dei piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 o in mancanza dei piani straordinari esistenti a tale data, fino all’approvazione del nuovo piano di ambito.


4. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale e per sopravvenute esigenze legate al sistema di gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale, allo stato attuale, è necessario introdurre una disciplina transitoria specifica che consenta l’aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti;


5. Si prevede inoltre l’abrogazione dell’articolo 27 bis della l.r. 61/2007 , in quanto la disciplina transitoria ivi contenuta risulta superata da quella introdotta con la presente legge, e si introduce una specifica salvaguardia per le procedure di modifica dei piani straordinari già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge;


Approva la presente legge


Art. 1
Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito. Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 61/2014
1. 1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 ), è inserito il seguente:
Art. 26 bis - Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito
1. Fino all’adeguamento del piano regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 2, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono aggiornare il piano di ambito o il piano straordinario vigenti ai sensi del medesimo articolo 26, comma 6, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti ai sensi del medesimo articolo 26, comma 4, secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. La proposta di aggiornamento del piano è depositata per trenta giorni consecutivi presso le sedi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale interessato, ed è pubblicata sul sito istituzionale dei medesimi enti e della Regione. Durante tale termine chiunque può presentare all’autorità osservazioni.
3. Contestualmente al deposito di cui al comma 2, l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani trasmette la proposta di aggiornamento del piano alla Regione che, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti. La proposta di aggiornamento è trasmessa altresì alle province interessate che, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento, possono formulare proposte o osservazioni sugli aspetti di competenza relativi alle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
4. L’aggiornamento del piano straordinario e l’aggiornamento del piano di ambito sono approvati
con proprio atto dall’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sono trasmessi alla Giunta regionale che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione.
5. L’aggiornamento del piano straordinario e l’aggiornamento del piano di ambito sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento e della Regione. L’avviso di cui al comma 4 contiene l’indicazione del sito istituzionale su cui il piano è consultabile.
”.
Art. 2
Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Abrogazione dell’articolo 27 bis della l.r. 61/2007
1. 1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l’articolo 27 bis della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti), è abrogato.
2. 2. I procedimenti di modifica dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio già avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono e si concludono secondo il procedimento di cui all'articolo 27 bis della l.r. 61/2007 .


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.