Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3
Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016
Art. 7
Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 20/2006
1. La rubrica dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “
Disposizioni per la restituzione di acque prelevate ai sensi del r.d. 1775/1933
”.2. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente
”.3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: “
dalla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “dal dirigente della struttura regionale competente
” e le parole: “alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.