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Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3

Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016

Art. 7
Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 20/2006
1. La rubrica dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “
Disposizioni per la restituzione di acque prelevate ai sensi del r.d. 1775/1933
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”.
3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: “
dalla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal dirigente della struttura regionale competente
” e le parole: “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.