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Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3

Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016

Art. 6
Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: “
dalla provincia competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal dirigente della struttura regionale competente
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: “
alla provincia competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”.
4. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
5. Nei casi di cui all’articolo 21, comma 6, per le sole sostanze identificate nelle tabelle 1A e 1B
dell'allegato 1 della parte III del decreto legislativo e su proposta del soggetto gestore del servizio idrico integrato, il dirigente della struttura regionale competente può disporre limiti di emissione più restrittivi rispetto a quelli già stabiliti nelle autorizzazioni già rilasciate relativamente ai soli scarichi che determinano il superamento degli standard di qualità previsti nelle medesime tabelle.
”.
5. Il comma 5 bis dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
5 bis. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 5, l’AIT provvede ad adeguare il regolamento di accettazione di cui all’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo.
”.
6. Al comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 la parola “
provincia
” è sostituita dalla seguente: “
struttura regionale competente
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.