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Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3

Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016

Art. 4
Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: “
adottato dal gestore del servizio idrico integrato
” sono sostituite dalle seguenti: “
approvato dall’AIT
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
2. Le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate, nell’ambito dell’AUA di cui al regolamento emanato con
Sito esternod.p.r. 59/2013
, dal dirigente della struttura regionale competente che provvede previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico ai sensi del comma 5.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 , è inserito il seguente:
2 bis. Per i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio di cui all’
articolo 2, comma 1, della l.r. 69/2011
, l’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata sulla base di una relazione tecnica dei gestori del servizio idrico.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: “
L’AIT
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente
”.
5. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
5. Il gestore del servizio idrico integrato ed il gestore degli impianti di cui all'articolo 13 bis, sono tenuti a fornire la propria collaborazione tecnica alla struttura regionale competente nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 2 bis.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.