Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3
Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016
Art. 20
Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni. Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 20/2006
1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 20/2006 , è inserito il seguente:
“
Art. 27 bis - Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni
1. Le attività e gli adempimenti di competenza delle province ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 25, 26 e 27, sono svolti dalla Regione a decorrere dall'effettivo trasferimento alla medesima delle funzioni disciplinate dalla presente legge come modificata dalla
legge regionale 26 gennaio 2016, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla
l.r. 20/2006 in attuazione
della l.r. 22/2015 ).
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Regione subentra alle province negli accordi di cui agli articoli 25 e 26 già sottoscritti alla medesima data.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.