Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3
Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016
Art. 17
Sanzioni. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2006
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
“
4 bis. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 11 bis, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 12.000,00.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.