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Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3

Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016

Art. 17
Sanzioni. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2006
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
4 bis. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 11 bis, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 12.000,00.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.