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Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3

Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016

Art. 10
Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006
1. Al comma 3 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).
” sono sostituite dalle seguenti: “
secondo quanto previsto dalle delibere approvate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ed i servizi idrici.
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
L'autorità competente ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il dirigente della struttura regionale competente
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”.
4. Al comma 8 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
L'autorità competente ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il dirigente della struttura regionale competente
” e le parole “
l'autorità competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
il
dirigente della struttura regionale competente
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.