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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Visto l'Sito esternoarticolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 ottobre 2013, n. 125 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 giugno 2014, n. 89 ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 );


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015 );


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. A partire dal 2015, in forza del Sito esternod.lgs. 118/2011 come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), la Regione approva un corpo normativo collegato alla legge di stabilità, con il quale possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio;


2. Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa “Centomila orti in Toscana”, di cui al Programma di Governo per la X legislatura approvato con risoluzione 30 giugno 2015, n. 1, si intende contribuire alla realizzazione di orti urbani intesi come centro organizzato di aggregazione e di scambio culturale fra persone di tutte le età e posti in aree ad elevato livello di urbanizzazione. È necessario sperimentare, in collaborazione con alcune amministrazioni locali che nel corso degli anni hanno già maturato esperienze in materia, un modello di orto urbano e promuoverne, successivamente, la realizzazione sul territorio regionale, prevedendo anche il coinvolgimento di Ente terre regionali toscane;


3. L'Sito esternoarticolo 13, comma 3, del d.l. 66/2014 , convertito dalla Sito esternol. 89/2014 stabilisce che “Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”. L'ordinamento regionale è già adeguato a tale previsione con riferimento agli emolumenti determinati dalla Regione stessa, ma è necessaria un'integrazione normativa al fine di prevenire l'eventuale superamento del limite per effetto di meccanismi di cumulo;


4. L’attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie. In particolare sono necessari interventi di sostegno connessi alla presenza di minori disabili, consistenti nell’erogazione di un contributo finanziario annuale;


5. E’ opportuno modificare l'articolo 23 della l.r. 65/2014 , che prevede forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali per i comuni che non sono obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, consentendo anche ai comuni obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale di accedere alle misure regionali dirette ad incentivare la redazione dei piani strutturali intercomunali;


6. E’ opportuno rafforzare e supportare le capacità di analisi e di iniziativa della Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, con un contributo straordinario per l’anno 2016 in coerenza con quanto previsto dallo statuto della CRPM;


7. Nell’ambito di una complessiva razionalizzazione dell’impiego delle risorse regionali che si riflette anche sugli stanziamenti per la manutenzione della viabilità, è necessario ottimizzare e migliorare l’efficacia della spesa per la manutenzione ed il pronto intervento relativi alle strade regionali;


8. Al fine di contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale anche in materia di vigilanza faunistico venatoria, è necessario prevedere la destinazione di apposite risorse nell'ambito della legge regionale 2 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 . Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


9. In attesa della definizione dei rapporti disciplinati dalla l.r. 22/2015 , è necessario assicurare immediata operatività dall'inizio del 2016 ad alcune disposizioni che disciplinano situazioni impreviste che richiedono un intervento indifferibile e urgente da parte della Regione o compiti di polizia idraulica, di pronto intervento, di gestione e manutenzione delle opere idrauliche, di servizio di vigilanza e di piena;


10. Si ritiene necessario, in considerazione del carattere recessivo della programmazione regionale settoriale, eliminare l’obbligo di allegare alla legge di stabilità il prospetto riepilogativo delle previsioni finanziarie di piani e programmi, inserendo tali dati nella nota integrativa al bilancio, disciplinata dal Sito esternod.lgs 118/2011 solo nei suoi contenuti minimi;


11. E’ opportuna una serie di interventi a favore della città di Pisa, ripartendo le risorse fra l’Università degli studi di Pisa e il comune e subordinandone l'erogazione alla sottoscrizione di accordi per dettagliare tempi e modalità attuative dell'opera finanziata, per il completamento della cittadella galileiana e per dare soluzione al grave problema della chiusura del palazzo “La Sapienza”;


12. Al fine di rafforzare l’azione di potenziamento della piattaforma logistica toscana è previsto il concorso finanziario alla realizzazione degli interventi previsti nel piano regolatore portuale del porto di Piombino;


13. È opportuno procedere alla predisposizione dei progetti relativi ad importanti infrastrutture viarie e all’estensione della tramvia della piana fiorentina;


14. È necessario assicurare una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il Sito esternodecreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio);


15. In assenza di disposizioni nazionali in vigore per l’annualità 2015, appare necessario chiarire che il livello delle risorse destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, da effettuarsi a consuntivo nell’anno 2016, resta inalterato a seguito delle uscite del personale delle categorie e dirigenziale realizzate nell’anno 2015;


16. L’articolo 1, comma 7 della l.r. 22/2015 prevede che al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provveda con successiva legge;


17. Il Sito esternod.lgs. 150/2015 ha dato avvio al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse e prevedendo all’articolo 11 che tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ogni regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalità dei centri per l'impiego;


18. l’Sito esternoarticolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2015”), allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, prevede la possibilità di avvalimento, da parte delle regioni, del personale delle province e delle città metropolitane attraverso apposite convenzioni;


19. In data 5 novembre 2015, è stata sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana la convenzione sui servizi per l’impiego di cui al punto 17. L’articolo 2 di tale convenzione prevede la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra la Regione e le province e la Città metropolitana di Firenze per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l’impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato;


20. Al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro è pertanto necessario dare disposizioni di prima attuazione al Sito esternod.lgs. 150/2015 , aventi validità per il triennio 2016 – 2018, subordinatamente al rinnovo della convenzione relativamente all’utilizzo delle risorse umane e strumentali delle province e della Città metropolitana di Firenze, necessarie per l’esercizio della funzione e rinviare a successiva legge la revisione delle norme della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro in materia di mercato del lavoro);


21. Al fine di evitare un'impugnazione governativa è opportuno abrogare la legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015 ), il cui ambito temporale di applicazione era limitato all'anno 2015 e che ha già esaurito i suoi effetti;


22. Di non accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015, in quanto la richiesta integrazione si porrebbe in contrasto con la normativa nazionale che finalizza i proventi derivanti dalla vigilanza sulle strade regionali alla manutenzione delle medesime e solo di esse;


23. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Centomila orti in toscana
1. La Regione, in collaborazione con i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Siena, Livorno, Grosseto e Lucca, definisce e sperimenta un modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono coinvolte prioritariamente strutture associative costituite da giovani.
2. La Regione concede ai comuni contributi per la realizzazione di orti urbani secondo il modello di cui al comma 1.
3. Le modalità e la durata della sperimentazione, nonché le modalità operative per l’erogazione dei contributi, sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 3, sono svolte con il supporto tecnico di Ente terre regionali toscane.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di euro 640.000,00 per l’anno 2016, di euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 e di euro 1.364.988,73 per l'anno 2018. (58)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6.

(36)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 20.

(88)

Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8.

6. All’onere di spesa di cui al comma 5, pari ad euro 640.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 secondo la seguente articolazione per importo:
- euro 540.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale”
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti” (37)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 20.

6 bis. All'onere di spesa di cui al comma 5, pari a euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.364.988,73 per l'anno 2018, si fa fronte:
a) per l'anno 2017, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, secondo la seguente articolazione:
- euro 1.210.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”.
b) per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, secondo la seguente articolazione:
- euro 1.264.988,73 Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”. (89)

Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8.

Art. 2
Limite al trattamento economico del personale pubblico
1. La Regione Toscana osserva il limite previsto dall'Sito esternoarticolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 giugno 2014, n. 89 , in materia di limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, e di cumulo dei trattamenti economici e pensionistici a carico della finanza pubblica, effettuando le necessarie verifiche e apportando le eventuali riduzioni ai compensi erogati.
Art. 3
Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 ), nella legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014) e nella legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015) e, in particolare, procedono all’adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall’Sito esternoarticolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”), nonché dall’Sito esternoarticolo 17, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 , e fermo restando quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 73, della l. 191/2009 , siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi, a livello di area vasta, il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, le spese per il personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per l’anno 2016, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
4. Sono comunque fatte salve, e sono escluse, sia per l’anno 2004, sia per l’anno 2016, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
Art. 4
Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici
1. Fermi restando i principi di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e all’articolo 124 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), tenuto conto delle ulteriori misure di razionalizzazione del settore, adottate sia a livello locale, sia nazionale, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’obiettivo di contenimento della spesa per l’anno 2016 per i farmaci e i dispositivi medici.
Art. 5
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale per il triennio 2016 – 2018 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo.
3. I contributi di cui al comma 1. sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L’istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.
4. Requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, dalla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
d) il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l’handicap grave di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e dall’attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.
Art. 6
Incentivazione per la redazione dei piani strutturali intercomunali. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014
1. Al comma 15 dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: “
presente articolo
” sono inserite le seguenti: “
e all'articolo 24
”.
Art. 7
Piani strutturali intercomunali dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 65/2014
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 le parole: “
, mediante unione di comuni
” sono soppresse.
2. L’ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 è soppresso.
Art. 8
Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 115.000,00 per l'anno 2016 (39)

Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 21; ed ora così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 10.

in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, al fine di rafforzarne e supportarne le capacità di analisi e di iniziativa per le politiche comunitarie in ragione dell'interesse regionale fissato dalle attività statutarie e per la realizzazione dagli obiettivi della Conferenza stessa.
2. Le condizioni e le modalità di concessione del contributo, sono definite in una deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri per il contributo di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 02 “Segreteria generale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 (73)

Parole soppresse con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 10.

. (49)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 25.

Art. 9
Viabilità. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 88/1998
1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è sostituito dal seguente: “
I proventi derivanti dall’esercizio di tali funzioni sono destinati alle ulteriori spese di manutenzione e pronto intervento sulle strade regionali, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale e, per una somma complessiva massima di euro 500.000,00 annui, al concorso per le spese relative al personale della polizia provinciale, in proporzione ai chilometri di strade regionali, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle medesime.
”.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 23 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
3 ter. Entro il mese di marzo di ogni anno, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano alla struttura regionale competente, oltre alla stima dei proventi di cui al comma 3 per l’anno in corso ai fini della programmazione delle risorse regionali, la quota dei proventi di cui al comma 3 percepiti nell'anno precedente. Per tale quota, la comunicazione dà atto della quota di proventi già utilizzati e delle eventuali economie. Su proposta della provincia e previa autorizzazione della Giunta regionale, i proventi non utilizzati e le economie sono riutilizzate, entro l'anno successivo a quello della comunicazione, per la manutenzione delle strade regionali ed il relativo pronto intervento.
”.
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 23 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
3 quater. Le somme non utilizzate entro l’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 3 sono trasferite alla Regione nella misura del 50 per cento, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3 medesimo, e vengono destinate alla gestione delle strade regionali. Il restante 50 per cento è destinato ad interventi per la sicurezza stradale delle strade regionali da individuare con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, anche su proposta della Città metropolitana di Firenze o delle province interessate. Con la stessa deliberazione viene stabilito anche il termine per la realizzazione degli interventi, alla scadenza del quale le somme residue sono trasferite alla Regione, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3.
”.
Art. 10
Autorizzazione indebitamento a copertura spese di investimento
1. Relativamente a ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, del bilancio di previsione 2016 – 2018, la Regione è annualmente autorizzata a contrarre nuovo indebitamento a copertura della spesa di investimento nei limiti del proprio plafond disponibile così come determinato dall'Sito esternoarticolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 81, sesto comma, della Costituzione ).
2. Il ricorso all'indebitamento nei limiti di cui al comma 1, è in ogni caso ammesso anche nell'ipotesi in cui non si dovesse perfezionare l'intesa tra la Regione e gli enti locali appartenenti al territorio regionale.
Art. 11
Programmazione regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), è sostituito dal seguente:
Art. 7 Programmazione regionale
1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.
2. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) nella misura del 40 per cento per l’espletamento dei compiti propri della Regione e per iniziative di interesse regionale;
b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall’
articolo 7, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole;
d) nella misura dell’ 8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali.
3. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio.
”.
Art. 12
Accesso agli ATC. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 3/1994
1. Nel comma 3 dell’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 le parole: “
alla provincia e
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
4 bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle convenzioni
previste dall’
articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015
per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
”.
Art. 13
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 63 bis della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
2 bis. A decorrere dal 2016 le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, stimate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in euro 900.000,00 annue sono previste nell'ambito degli stanziamenti della Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3
“Entrate extratributarie” del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi
.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
2 ter. Ai fini del contributo regionale al finanziamento delle convenzioni previste dall'
articolo 7, comma 6 della l.r. 22/2015
di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.
”.
Art. 14
Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è inserito il seguente:
5 bis. In casi di indifferibilità e urgenza a provvedere, connessi allo svolgimento di una funzione trasferita, la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può succedere in rapporti di durata in corso, in via anticipata e sostitutiva rispetto alla definizione dei successivi accordi di cui al comma 13. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti individuati con deliberazione della Giunta regionale, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale.
”.
Art. 15
Riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo. Deroghe al subentro in contratti, convenzioni e altri atti
1. La Regione subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 10, commi 3 e 4, della l.r. 22/2015 , nei contratti, nelle convenzioni e negli altri atti stipulati dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze per le attività di polizia idraulica, di pronto intervento, di gestione e manutenzione delle opere idrauliche, di servizio di vigilanza e di piena, relativi alle funzioni di difesa del suolo. Detti atti proseguono fino alla scadenza stabilita; gli atti in scadenza prima del 30 giugno 2016 e quelli in scadenza al 31 dicembre 2015 sono prorogati fino al 30 giugno 2016, previo assenso del soggetto con cui è stato stipulato l’atto. Le province e la Città metropolitana di Firenze trasmettono, entro tre giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, gli atti completi della quantificazione del costo delle prestazioni rese dai soggetti contraenti, della identificazione di detti soggetti e, se l'atto è in scadenza prima del 30 giugno 2016, dell'eventuale assenso del contraente alla prosecuzione del rapporto con la Regione. Il subentro della Regione è limitato agli atti espressamente indicati nella deliberazione della Giunta regionale e alle spese da sostenere dal 1° gennaio 2016; sono esclusi dalla successione della Regione i debiti e i crediti per le prestazioni oggetto di obbligazioni scadute al 31 dicembre 2015. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti agli atti di cui al presente articolo, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 .
Art. 16
Disposizione finanziaria
1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 5 bis, della l.r. 22/2015 , come modificato dalla presente legge, per l'anno 2016 si opera nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale relativamente all'esercizio della singola funzione, nonché dell'importo massimo di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio tra la citata missione e programma di spesa e le missioni/programmi di spesa relativi alle funzioni trasferite, rispetto alle quali si renda necessario succedere in rapporti di durata in corso, secondo le modalità stabilite nello stesso articolo 10, comma 5 bis, della l.r. 22/2015 .
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
Art. 17
Strumenti della programmazione regionale. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2015
1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), le parole: “
e il prospetto finanziario di rimodulazione dei piani e dei programmi limitatamente alle parti che non abbiano dato luogo all’assunzione di impegni di spesa
” sono soppresse.
Art. 18
Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa
1. Ai fini del rilancio culturale ed economico della città di Pisa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino ad un massimo complessivo di euro 9.000.000,00 a favore dei seguenti soggetti:
a) Comune di Pisa, fino ad un massimo di euro 5.000.000,00, per il completamento della “Cittadella galileiana” e il recupero e riqualificazione degli spazi pubblici;
b) Università degli studi di Pisa, fino ad un massimo di euro 4.000.000,00, per i seguenti interventi:
1) realizzazione del Polo museale storico di ateneo presso l’Orto botanico;
2) consolidamento e riorganizzazione funzionale dell’edificio denominato “La Sapienza” per la riapertura al pubblico dei servizi in esso presenti.
2. L’erogazione dei contributi di cui al comma 1, è subordinata alla stipula di accordi, anche di programma, con i soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte come segue:
a) per euro 500.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;
a bis) per euro 2.000.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017; (61)

Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 7.

b) fino all'importo massimo (62)

Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 7.

di euro 2.500.000,00 per l'anno 2019 nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi. (41)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 22.

4. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte come segue:
a) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016;
a bis) per euro 500.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017; (63)

Parola inserita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 7.

a ter) fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018; (90)

Lettera inserita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 9.

b) fino all'importo massimo (91)

Parole soppresse con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 9.

euro 1.500.000,00 per l’anno 2019, nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi. (42)

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 7.

Art. 19
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino attraverso l’erogazione all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 4.895.000,00 per l’anno 2020, previa stipula di specifico accordo di programma.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 4.895.0000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
Art. 20
Progettazione di interventi strategici definiti nel DEFR
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 1.600.000,00 per l’anno 2016 ed euro 2.320.000,00 (46)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 24.

per l’anno 2017, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per la progettazione degli interventi definiti nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) relativi a:
a) nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa e relativi collegamenti viari;
b) viabilità nord di Pisa di collegamento tra la statale Aurelia e la zona di Cisanello;
c) estensione del sistema tramviario della piana fiorentina verso Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera a), pari a euro 420.000,00, di cui euro 300.000,00 per il 2016 e euro 120.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016, e del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017. (47)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 24.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera b), per l’importo massimo di euro 300.000,00 per il 2016 ed euro 700.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017;
4. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera c), per l’importo massimo di euro 1.000.000,00 per il 2016 ed euro 1.500.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017.
Art. 21
Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie(3)

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 49, art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 320.800,00 (48)

Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 25, ed ora così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8.

per contributi a sostegno delle persone fisiche residenti in Toscana che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio) decaduto per mancata conversione, e successivamente dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”), articolo 1, commi 842-861, che ha fatti salvi gli effetti prodotti dal citato d.l. 183/2015.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016 e euro 120.800,00 (64)

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8.

per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017. (65)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8.

(49)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 25.

Art. 22
Osservatorio legislativo interregionale. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 4/2008
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è inserito il seguente:
Art. 5 bis Osservatorio legislativo interregionale
1. L’Assemblea legislativa, tramite il settore legislativo, gestisce l’organizzazione dell’Osservatorio legislativo interregionale, unitamente alle sue risorse finanziarie.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell’ambito del bilancio è istituito un capitolo, con vincolo di destinazione, nel quale confluiscono gli importi versati annualmente dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a titolo di quota di adesione all’Osservatorio legislativo interregionale per le iniziative da esso svolte.
”.
Art. 23
Riduzione del personale e risorse fondo salario accessorio
1. La riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all’Sito esternoarticolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e dell’Sito esternoarticolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ; secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 ottobre 2013, n. 125 , non produce effetti, per l'anno 2015, sulla determinazione dell’ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del 1° aprile 1999 e del 23 dicembre 1999, da effettuarsi a consuntivo nell’anno 2016.
Art. 24
Interventi per la piantumazione della piana fiorentina
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato, Signa e Lastra a Signa, per la realizzazione di interventi di piantumazione per ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la fruibilità delle aree non urbane della piana fiorentina.
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.260.000,00. Per l'importo di euro 38.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e per euro 410.000,00 per l'anno 2017, per euro 350.000,00 per l'anno 2018 e per euro 461.500,00 per l'anno 2019 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, 2018 e 2019. (51)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 26.

Art. 25
Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti
1. Per attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'Università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico “A.M. Enriques Agnoletti”, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Firenze un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 9.850.000,00 (52)

Parole prima sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 1, ed ora parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 27.

per il periodo 2016 – 2019. (53)

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 27.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, relativo al primo lotto funzionale dei lavori, è subordinata alla stipula di uno specifico accordo di programma da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nella realizzazione del nuovo edificio.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2016, euro 2.619.882,00 per l’anno 2017 ed euro 1.338.500,00 per l’anno 2018 (4)

Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 1.

, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 – 2018.
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 2.891.618,00 per l’anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2019. (54)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 27.

Art. 26
1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:
Art. 9 bis Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale
1. Nei casi in cui il progetto definitivo di un'opera di interesse statale sia stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ed il procedimento si sia concluso con esito positivo, l'approvazione del progetto, nella conferenza indetta a tale scopo, con il voto favorevole del Presidente della Giunta regionale, oltre agli effetti previsti dalla legislazione statale, costituisce anche variante automatica del PIT di cui all'articolo 88.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato partecipano alla conferenza di servizi indetta per l'approvazione di progetti aventi ad oggetto la localizzazione di opere di interesse statale, previa risoluzione del Consiglio regionale che si esprime in merito alla variante di cui al comma 1.
”.
Art. 26 bis
Interventi sul porto di Marina di Carrara (5)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 2.

1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree tra il porto di Marina di Carrara e la città, con riferimento alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto, attraverso l’erogazione all’Autorità portuale di Marina di Carrara di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2038 e di euro 519.111,94 per l’anno 2039 (106)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7.

(105)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 4.

(95)

Parole prima sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 11, poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15, ed ora così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 3.

, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.
2. Nell’accordo di programma di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito dell’abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d’acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025. (103)

Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15; poi così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7.

4. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, fino a un massimo di euro 850.000,00 annui a decorrere dall’anno 2026 e fino al 2038, e di euro 519.111,94, per l’anno 2039 (106)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7.

(105)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 4.

(95)

Parole prima sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 11, poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15, ed ora così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 3.

, si provvede con legge di bilancio.
Art. 26 ter
Contributi agli enti locali per la realizzazione di due studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio (6)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 3.

1. La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2016 a concedere contributi ai Comuni di Cortona e San Giovanni d'Asso per la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo al progetto di paesaggio delle "Leopoldine in Val di Chiana" e per uno studio di fattibilità inerente il progetto di paesaggio "Ferro-Ciclovie della Val d'Orcia".
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e Assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
Art. 26 quater
Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti(7)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 4.

1. Al fine di sostenere i lavori di ristrutturazione dell'immobile, di proprietà dell'Istituto degli Innocenti, destinato a sede del Centro per l'assistenza all'infanzia UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), è autorizzato un contributo straordinario pari ad euro 450.000,00 per l’anno 2016 e di euro 1.550.000,00 (74)

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 11.

per l'anno 2017. (66)

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 9.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità per l'assegnazione delle risorse.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 450.000,00 per l'anno 2016, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016, e per euro 1.550.000,00 (74)

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 11.

per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017. (67)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 9.

Art. 26 quinquies
Finanziamento straordinario per la riqualificazione dell'offerta turistico-sportiva nel Comune di Abetone quale area sciistica di cui alla l.r. 93/1993 (8)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 5.

1. Al fine di sostenere la riqualificazione e il successivo rilancio dell'offerta turistico-sportiva nel Comune di Abetone, fulcro del turismo invernale della Toscana e inserito nell'area sciistica della montagna pistoiese ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegate), la Giunta regionale è autorizzata a erogare un finanziamento straordinario per un importo massimo di euro 1.850.000,00 per l'anno 2016, subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo di programma con il Comune di Abetone.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.850.000,00 per l’anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo", Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
Art. 26 sexies
Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana (9)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 6.

1. Per l'anno 2016, al fine di consentire il completo finanziamento delle domande presentate dalle imprese risultate ammissibili al bando pubblicato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della l.r. 86/2014, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
2. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui all’articolo 59, comma 2, della l.r. 86/2014, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, nell’anno 2017, contributi fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 tramite la pubblicazione di un ulteriore bando a sostegno delle micro, piccole e medie imprese come individuate dall’articolo 59, comma 4, della l.r. 86/2014.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le tipologie di intervento per la concessione dei contributi di cui al comma 2, definendo le relative modalità di attribuzione alle micro, piccole e medie imprese proprietarie degli impianti o gestori degli stessi o di impianti e di attrezzature di servizio.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017.
Art. 26 septies
Manutenzione e adeguamento del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent) (10)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 7.

1. Per lavori di manutenzione e adeguamento del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pescia un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 di cui 1.000.000,00 nell’anno 2016, 1.000.000,00 nel 2017 e 1.000.000,00 nel 2018.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma da sottoscrivere con il Comune di Pescia ed eventualmente altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei lavori.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, 2017 e 2018.
Art. 26 octies
1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'autorità giudiziaria, a stanziare la somma complessiva di euro 350.000,00 per gli anni 2016 e 2017, per il supporto a un'attività di digitalizzazione degli atti processuali volta ad assicurarne l'accessibilità e la fruibilità da parte della Regione Toscana, al fine di acquisire una compiuta conoscenza e studio degli accadimenti del territorio in vista delle iniziative di propria competenza.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con la Corte d'Appello di Firenze. La convenzione disciplina le modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo, e le procedure di realizzazione dell'attività di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 30.000,00 per l’anno 2016 e di euro 320.000,00 per l’anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e 2017.
Art. 26 novies
Abrogato.
Art. 26 decies
Abrogato.
Art. 26 undecies
Disposizioni concernenti la rete viaria locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale (14)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 11.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo complessivo di euro 1.390.000,00 nel periodo 2016-2018, per la progettazione degli interventi di adeguamento di tratti della viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale di cui ai commi 2. 3, 4 e 5.
2. Per la progettazione degli interventi relativi al ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP1 Francigena nel Comune di Lucca, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2016, previa stipula di accordi per la realizzazione degli stessi.
3. Per la progettazione e realizzazione di interventi di viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nel Comune di Signa. da realizzare anche per lotti funzionali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, previa stipula di specifici accordi di programma con gli enti competenti, fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2017 e di euro 700.000,00 per l’anno 2018 in coerenza agli atti di programmazione regionale di integrazione al PRIIM.
4. Per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nel comune di Campi Bisenzio, da realizzare anche per lotti funzionali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti, fino all'importo massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2017 in coerenza agli atti di programmazione regionale di integrazione al PRIIM.
5. Per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nel Comune di Lastra a Signa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti, fino all'importo massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2017 in coerenza agli atti di programmazione regionale di integrazione al PRIIM.
6. All'onere di spesa di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, pari a complessivi euro 250.000,00 per l'anno 2016, 440.000,00 per l'anno 2017 e 700.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016, 2017 e 2018.
Art. 26 duodecies
Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli (15)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 12.

1. Per l'adeguamento del sistema della viabilità comunale di collegamento tra il polo tecnologico di Empoli e lo svincolo di Empoli Est della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Empoli, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.448.000,00 per l'anno 2017.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.448.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2017.
Art. 26 terdecies
Interventi straordinari per la viabilità locale (16)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 13.

1. Per la realizzazione degli interventi nel Comune di Laterina concernenti l'adeguamento
strutturale del ponte Catolfi e la manutenzione straordinaria del tratto di viabilità compreso tra detto ponte ed il cimitero di Ponticino, la cui progettazione è prevista nell'accordo di programma per l'adeguamento della diga di Levane e delle opere ad essa connesse, la Giunta regionale è autorizzata, previa stipula di un nuovo accordo di programma con gli enti interessati, ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2017 e di euro 1.350.000,00 per l'anno 2018.
2. Per l'adeguamento strutturale e manutentivo del ponte sul fiume Arno in località Ponte Buriano. la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con la Provincia di Arezzo, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 300.000,00 per il 2017 e euro 400.000,00 per il 2018.
3. Per il ripristino della viabilità del ponte sul fiume Verde sulla strada comunale di Cadugo-Cervara e per le relative e connesse opere stradali: la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pontremoli contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2017, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune medesimo e con gli altri enti interessati.
4. All'onere di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a complessivi euro 1.100.000,00 per l'anno 2017 euro 1.750.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017 e 2018.
Art. 26 quaterdecies
Abrogato.
Art. 26 quindecies
1. Al fine di supportare l'attività di istruttoria, controllo e pagamento di risorse finalizzate alla realizzazione di investimenti su beni di proprietà di soggetti pubblici o privati, la Regione può avvalersi di organismi intermedi, individuati tra i propri enti strumentali o “in house”, previa approvazione di specifica convenzione che disciplini le modalità di svolgimento delle suddette attività.
2. A tal fine la Giunta individua annualmente, con priorità per quelli caratterizzati da situazioni di criticità procedurale, gli interventi per i quali avvalersi del supporto di organismi intermedi ed è autorizzata a disporre l'erogazione a tali organismi delle relative risorse.
3. Qualora la Regione si trovasse in carenza di risorse di cassa, prima di ricorrere alla contrazione di nuovo indebitamento per ricostituire la liquidità, procede al recupero delle risorse finanziarie eventualmente non utilizzate dagli organismi intermedi e per le quali non è previsto l'utilizzo entro il 31 dicembre dell'esercizio.
4. Nel caso di revoca a qualunque titolo dei contributi di cui al comma 1 da parte della Regione le risorse inutilizzate sono riversate dagli organismi intermedi al bilancio regionale.
Art. 26 sexies decies
Politiche locali per la sicurezza. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 38/2001 (19)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 16.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana) le parole: “
e le associazioni di promozione sociale
” sono sostituite dalle seguenti: “
, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di categoria”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 38/2001 è inserito il seguente:
2 bis. Al fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da
particolari situazioni di degrado socio economico, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o del verificarsi di particolari eventi
di conflitto sociale o di rilevante esposizione ad attività criminose, sono individuati e finanziati progetti pilota presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui al comma 2
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 38/2001 è inserito il seguente:
2 ter. La deliberazione di cui al comma 2 bis stabilisce l'entità dell'intervento che, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti, può coprire anche la totalità della
spesa prevista, le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte dei beneficiari e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Ai progetti pilota si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 6”
.
Art. 26 septies decies
Politiche locali per la sicurezza. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 38/2001 (20)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 17.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 38/2001 la parola "
60
" è sostituita dalla seguente: ”
70
".
2. Il comma 3 dell'articolo 6 è abrogato.
3. La modifica dell'articolo 6, comma 2, si applica anche ai procedimenti pendenti all'entrata in vigore del presente articolo.
Art. 26 octies decies
Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa (21)

Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 18; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 29.

Abrogato.
CAPO II
Disposizioni di prima attuazione del Sito esternod.lgs. 150/ 2015 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
Art. 27
Funzioni della Regione
1. Dal 1° gennaio 2016, la Regione assume le funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e li esercita sulla base della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulata in attuazione dell’Sito esternoarticolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).
2. La Regione esercita le funzioni in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e in particolare:
a) identifica la strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 150/2015 ;
b) accredita gli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 4, del d.lgs.150/2015 ;
c) svolge interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
3. Dal 1° gennaio 2016 le disposizioni della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che attribuiscono alle province le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro e le attività ad esse connesse si intendono riferite alla Regione.
4. La Regione ha la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità dei centri per l'impiego.
5. La Regione, attraverso i centri per l’impiego, svolge in forma integrata le attività previste dall’Sito esternoarticolo 18 del d.lgs. 150/2015 , nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione.
6. La Regione individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), e degli articoli 21 e 22 Sito esternodel d.lgs. 150/2015 .
Art. 28
Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro
1. In attuazione della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, la Regione sottoscrive apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana di Firenze, per definire le modalità di svolgimento delle attività connesse all’erogazione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro attraverso il ricorso all'avvalimento degli uffici e al comando di personale delle province e della Città metropolitana di Firenze impiegato a tempo determinato e indeterminato nei servizi per l’impiego, ivi compreso il personale del collocamento mirato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali alla data del 1° gennaio 2016.
1 bis. Il personale a tempo determinato e indeterminato assegnato in comando alla Regione confluisce in apposita dotazione organica a carattere temporaneo. (22)

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 19.

1 ter. In considerazione della transitorietà dell'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal d.lgs.150/2015, alla copertura dei posti che si rendono vacanti si provvede esclusivamente tramite assunzioni a tempo determinato che non rilevano ai fini del rispetto dei limiti fissati per tale tipologia di rapporto di lavoro dalla normativa vigente. (22)

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 19.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, in particolare:
a) individuano il personale degli uffici in avvalimento e il personale in comando e disciplinano l'esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte della Regione;
b) definiscono le modalità di utilizzo delle sedi degli uffici in avvalimento;
c) quantificano gli oneri derivanti dalla convenzione stessa.
3. Le convenzioni possono prevedere che i dirigenti responsabili degli uffici avvalsi assumano il coordinamento degli uffici delle province confinanti e della Città metropolitana di Firenze, nei casi in cui questi ultimi siano privi di un dirigente titolare. Possono altresì prevedere che il dirigente responsabile di una provincia assuma la responsabilità di un ufficio comune costituito da più province e dalla Città metropolitana di Firenze, di cui la Regione si avvale per l'esercizio della funzione.
4. Al personale in comando e in avvalimento compete, nei limiti consentiti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante alla data del 31 dicembre 2015. Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, è erogato dall’ente di appartenenza che a tale fine utilizza le risorse finanziarie vincolate anticipate annualmente dalla Regione. All'esito della valutazione, da effettuare con le modalità previste al comma 4 quater, la Regione provvede a comunicare l'entità percentuale del premio di risultato spettante. (23)

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 19.

4 bis. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano:
a) la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dei commi 1 e 4;
b) la gestione dei contratti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), fino al termine ivi previsto;
c) la gestione dei procedimenti e delle attività di esercizio della funzione per lo svolgimento dei quali l'ente locale risulti destinatario di risorse finanziarie pubbliche. (1)

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 13.

4 ter. Al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma:
a) sono istituiti uffici comuni tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione, cui è preposto il dirigente individuato dal direttore regionale competente in materia di lavoro; gli uffici comuni operano negli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale;
b) il responsabile dell'ufficio comune gestisce il personale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 1, degli enti locali di riferimento, relativamente all'organizzazione delle attività, allo svolgimento del servizio e ai procedimenti di valutazione connessi all'erogazione del salario accessorio;
c) l'ufficio comune gestisce le competenze amministrative in materia di contratti, i procedimenti e le attività di cui al comma 4 bis, lettere b) e c); gli atti a tal fine adottati dal responsabile dell'ufficio comune, compresi gli atti di spesa, sono imputati all'ente locale tenuto alla gestione;
d) la Regione e gli enti locali interessati, d'intesa tra di loro, definiscono ulteriori modalità di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze, anche mediante l'utilizzo comune dei sistemi informativi della Regione e degli enti medesimi; con convenzione possono essere attribuiti all'ufficio comune ulteriori compiti e attività;
e) il personale dell'ufficio comune è autorizzato al trattamento dei dati personali inerenti ai compiti ad esso attribuiti. (1)

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 13.

4 quater. Al personale assegnato agli uffici comuni, sia in comando che in avvalimento, nonché al personale in comando agli uffici della direzione regionale competente, si applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, come disciplinato dal Capo III bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e dai relativi provvedimenti attuativi. (22)

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 19.

Art. 29
Sedi degli uffici in avvalimento
1. Gli oneri di gestione delle sedi delle province e della Città metropolitana di Firenze destinati all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo sono assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di avvalimento degli uffici.
2. Alla gestione delle sedi di cui al comma 1, continuano a provvedere le province e la Città metropolitana di Firenze, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi e a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2018.
Art. 30
Efficacia
1. Le disposizioni del presente capo hanno efficacia per l'anno 2016, nonché per l'anno 2017, (79)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 6.

fermo restando l'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal Sito esternod.lgs.150/2015 e subordinatamente al rinnovo della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
3. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2018, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di complessiva revisione delle disposizioni della l.r. 32/2002 in materia di mercato del lavoro.
Art. 30 bis
1. Le province, ai fini dell'applicazione dell’articolo 28, commi 4 e 4 quater, comunicano il dettaglio dei compensi spettanti ai propri dipendenti in comando e in avvalimento alla Regione alla data del 31 dicembre 2015, sia a titolo di quota fissa che di quota variabile, nel termine di quindici giorni dalla richiesta della Regione.
Art. 31
1. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 (80)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 7.

, la spesa massima di euro 12.728.194,21 a titolo di concorso della Regione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 1.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti delle missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2016 – 2018 per il 2016 e del bilancio di previsione 2017 – 2019 per l'anno 2017 (81)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 7.

, secondo la seguente articolazione suddivisa per anno ed importo:
anno 2016:
- euro 5.505.694,21 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 1.222.500,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.
anno 2017:
- euro 5.469.586,21 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 1.258.608,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane", Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 31.1
Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro (83)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 8.

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per il lavoro nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018 e della conseguente disciplina regionale di attuazione, le convenzioni di cui all'articolo 28, stipulate con le province e la Città metropolitana di Firenze, sono prorogate al 30 giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso delle amministrazioni interessate.
2. Le spese sostenute dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze per effetto della proroga delle convenzioni sono rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro 9.020.000,00 per l'anno 2018 cui si fa fronte:
- per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018";
- per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
CAPO II bis
Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni (27)

Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 22.

Art. 31 bis
Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni (28)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 23.

1. La Giunta regionale, anche in assenza di dichiarazioni di stato di emergenza nazionale, regionale o locale, è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario per un importo massimo di euro 250.000,00, nell’anno 2016, per le amministrazioni comunali che, a seguito di eventi di natura idraulica o idrogeologica localizzati nel proprio territorio che abbiano comunque le caratteristiche per la dichiarazione dello stato di emergenza locale, hanno realizzato, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, interventi di somma urgenza indispensabili per la tutela della pubblica incolumità. Il contributo, che può arrivare anche al 100 per cento delle spese sostenute, è concesso a rendicontazione delle spese e limitato ai lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale previa presentazione da parte dei comuni interessati, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, della richiesta di contributo, inviando la documentazione attestante gli interventi svolti e la rendicontazione delle spese sostenute, che devono essere state effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2015, nel rispetto delle seguenti priorità:
a) persone esposte a rischio idraulico;
b) interruzione collegamenti;
c) valore dei beni esposti a rischio.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 250.000,00 per l’anno 2016 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso Civile”, Programma 2 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
CAPO III
Disposizioni per lo sviluppo economico
Art. 32
Disposizioni per lo sviluppo economico (2)

Articolo abrogato con l.r. 9 maggio 2016, n. 31, art. 5.

Abrogato.
CAPO III bis
Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana (29)

Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 24.

Art. 32 bis
Nuovo assetto normativo concernente il Consorzio per la Zona Industriale Apuana (30)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 25.

1. Ai fini dell’organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente l'area industriale della zona apuana, gli organi del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, di seguito Consorzio, disciplinato con legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 616 del 1977) sono sciolti, ad eccezione del Collegio dei revisori, con le modalità previste dall'articolo 32 ter.
Art. 32 ter
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, decreta lo scioglimento degli organi del Consorzio e contestualmente nomina un Commissario ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) preposto alla gestione transitoria in attesa del riordino del Consorzio.
Art. 32 quater
1. Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica fino alla nomina del commissario per la gestione ordinaria di cui all’articolo 22, comma 1, primo periodo, della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015) (101)

Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 23.

e comunque non oltre millequarantasette (97)

Parola prima sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 12, ed ora così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 31, art. 1.

(77)

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 14.

giorni dalla data del provvedimento di nomina.
2. Il compenso per il Commissario non può eccedere quello in vigore per la carica del presidente del consorzio medesimo ed è determinato dall'atto di nomina di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge diretta alla definizione della nuova governance del Consorzio e delle attività industriali.
Art. 32 quinquies
Compiti del Commissario straordinario e piano di ricognizione (33)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 28.

1. Il Commissario cura la gestione ordinaria del Consorzio.
2. Al fine di predisporre gli atti propedeutici alla ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Consorzio e per la gestione dello stesso, il Commissario, avvalendosi delle strutture operative del Consorzio, elabora un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dello stesso.
3. Il piano di ricognizione contiene:
a) l'individuazione dei contratti in essere, a carico del Consorzio;
b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del Consorzio, comprensiva dei beni mobili ed immobili utilizzati dallo stesso e delle aree industriali assegnate;
c) l'accertamento delle attività e delle passività;
d) l'accertamento della dotazione di personale e l'individuazione delle categorie e dei profili professionali del Consorzio.
4. Il Commissario presenta alla Giunta regionale il piano di ricognizione entro trenta giorni dalla nomina.
Art. 32 sexies
Gestione commissariale e presentazione del piano industriale (34)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 29.

1. Il Commissario, sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 32 quinquies, redige un piano industriale dal quale dovrà emergere:
a) l'individuazione dei contratti in essere, idonei ad essere mantenuti in capo al Consorzio;
b) l'eventuale dismissione di parte della dotazione patrimoniale del Consorzio, dei beni mobili ed immobili utilizzati dallo stesso e delle aree industriali assegnate;
c) la liquidazione delle passività pendenti e la riscossione dei crediti vantati nei confronti di terzi e delle quote dei soggetti associati;
d) l'individuazione delle categorie e dei profili professionali necessari al corretto funzionamento del Consorzio.
2. Il Commissario effettua l'accertamento del contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale, e ne assume la rappresentanza legale.
3. Il piano industriale, redatto con le modalità di cui ai commi 1 e 2, è presentato alla Giunta regionale entro il termine indicato nel decreto di nomina. La Giunta regionale approva il piano industriale e può impartire direttive per la gestione dello stesso.
4. Il Commissario, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, adotta gli atti conseguenti.
Art. 32 septies
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio un contributo straordinario ai fini della gestione provvisoria commissariale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale fino alla concorrenza massima di euro 700.000,00, (86)

Parole prima sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3, ed ora così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23.

ed è erogato anche in più soluzioni. (70)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 11.

3. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l’anno 2016, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
3 bis. Per l’anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017. (71)

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 11.

CAPO IV
Norme finali
Art. 33
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) articolo 40, commi da 3 a 5, e l’articolo 41 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
b) articolo 29 bis della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
c) legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015 ).
Art. 34
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 9 maggio 2016, n. 31 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 49 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 9; ed ora abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 12 .

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 10; ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 77, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 13.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 14; poi abrogato con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 18; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 29 .

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 20.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 23.

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Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 27.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21; ed ora così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 7.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 24.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25, ed ora così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 26.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 26.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1, ed ora parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 9 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 11 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 11 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 14 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 7 .

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8 .

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 11 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 , ed ora così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 3.

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Nota soppressa.

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Parola prima sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 31, art. 1 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 8 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.