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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 6
Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 2, stabilisce con deliberazione:
a) l’ammontare del canone di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, da corrispondere annualmente;
b) la decorrenza dei canoni di cui alla lettera a), nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.
2. La Giunta regionale annualmente provvede, con deliberazione, all’aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP) contenuto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. (41)

Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 12.

3. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio per occupazione di area del demanio idrico su cui insiste l'opera di presa. (9)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 18.


Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Nota soppressa

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

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Punto così sostituito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.