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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 16
Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica
1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi per la razionale utilizzazione delle risorse idriche, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 56, comma 1, Sito esternolettera h), del d.lgs. 152/2006 , in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva annualmente e con riferimento all’anno successivo (25)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29.

, il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorità di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 .
3. Il documento di cui al comma 2, individuato per bacini idrografici, è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno e definisce:
a) l'aggiornamento, ove necessario, del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11, comma 3, con particolare riferimento alla revisione del censimento delle utilizzazioni effettuato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 ;
b) il riparto, su proiezione quinquennale, della risorsa disponibile nei vari usi ed i relativi aggiornamenti, nel rispetto e secondo le priorità di cui all'Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 ;
c) l'eventuale programma di revisione delle utilizzazioni in essere, conseguente al censimento di cui alla lettera a), dimensionato sulla base dei fabbisogni dell'utenza e degli eventuali deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità; nel caso di deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità, sono individuate soglie quantitative e punti di controllo che possano consentire una gestione dinamica delle concessioni in essere al fine di assicurare una adeguata ponderazione tra i vari usi;
d) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa e il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni nell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'Sito esternoarticolo 128 del d.lgs. 163/2006 , e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo.
4. In coerenza con le previsioni del PTA, il documento di cui al comma 2, definisce altresì le azioni necessarie a fronteggiare potenziali situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull’intero sistema territoriale ambientale e produttivo, dettando indirizzi per la tempestiva adozione di misure ed interventi da attuare in caso di dichiarazione di emergenza idropotabile.
5. Il documento, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, individua le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera d).
6. Il documento può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.