Legge regionale 3 aprile 2015, n. 42
Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2015
Art. 2
Comitato di indirizzo
1. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio è istituito un comitato di indirizzo.
2. Il comitato d’indirizzo svolge le funzioni di cui all’articolo 1, funzioni consultive e di proposta e funzioni di programmazione della propria attività. Il comitato, inoltre, promuove forme di raccordo e di collaborazione con gli organismi e le strutture che svolgono funzioni analoghe.
3. Il comitato d’indirizzo è nominato dal Consiglio regionale.
4. Il comitato d’indirizzo è composto da:
a) il presidente, individuato tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo sociale o nei settori della prevenzione del crimine, della promozione della legalità, del contrasto ai fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata, alla cui nomina, nel caso sia individuato nell’ambito di una amministrazione dello Stato, si provvede previa intesa con l’amministrazione di appartenenza (7);
b) il Presidente del Consiglio regionale;
c) tre consiglieri, uno dei quali espressione dei gruppi consiliari di minoranza;
d) un rappresentante della Giunta regionale;
e) quattro rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e uno dall’Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana);
f) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, richiesti alle principali e più rappresentative, per territorialità e numero degli iscritti, associazioni antimafia toscane;
g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) due rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;
i) un rappresentante designato dalla Commissione regionale dell’Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana;
l) un rappresentante delle istituzioni scolastiche designato dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l’ente di appartenenza;
m) un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale regionale, previa intesa con la stessa;
n) un rappresentante, previo accordo, per ogni corpo appartenente alle forze dell’ordine italiane. (4)
5. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo rappresentanti delle prefetture – uffici territoriali del Governo della Toscana, rappresentanti di organi periferici delle amministrazioni statali dislocate sul territorio regionale, e i magistrati in rappresentanza dei tribunali, della Corte d’appello e delle procure della Repubblica aventi sede o competenza territoriale in Toscana.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
7. Il comitato di indirizzo è regolarmente costituito e può operare quando sono effettuate le nomine del Consiglio regionale che garantiscano la presenza almeno di tutti i membri di cui al comma 4, lettere a, b), c), d) ed e).(5)
8. La partecipazione alle sedute del comitato di indirizzo è a titolo gratuito.
9. Il supporto amministrativo al comitato di indirizzo è assicurato dal Consiglio regionale.
10. Il comitato di indirizzo stabilisce con regolamento interno le modalità del suo funzionamento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.