Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 44
- Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) (94), ai fini della richiesta dell'apertura della cava di prestito, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica presenta un piano di utilizzazione dei materiali di risulta provenienti dalle attività connesse alla realizzazione dell'opera stessa, nonché dei materiali assimilabili di cui all'articolo 2 e dei materiali prelevabili dalle attività estrattive in esercizio, senza pregiudizio del consumo ordinario.
2. Qualora non siano sufficienti i materiali riutilizzabili e reperibili di cui al comma 1, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.
3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati gli elaborati di cui all'articolo 17, nonché:
a) il piano di utilizzazione dei materiali di risulta di cui al comma 1;
b) una relazione che contenga gli elementi giustificativi del ricorso ad una nuova attività estrattiva nonché della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'opera da realizzare.
4. L'autorizzazione è rilasciata previa prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26 a favore della Regione o del comune interessato.
5. L'autorizzazione può essere rilasciata o trasferita su richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica all'appaltatore (94), in tal caso gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento autorizzativo sono imputabili al medesimo soggetto ivi compreso il pagamento del contributo di cui all'articolo 27 e l'assunzione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.