Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 40 bis
- Comitato del distretto apuo-versiliese(74)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di costituzione del comitato del distretto Apuo-versiliese di cui fanno parte i rappresentanti dei comuni di cui all'articolo 40 ter, delle camere di commercio e delle parti economiche e sociali.
2. Il comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) rappresentare le problematiche ambientali, sociali e produttive del distretto;
b) elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione, per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione da sottoporre all’esame della Regione.
3. La Regione promuove, attraverso i propri strumenti di programmazione, interventi volti a definire strumenti e percorsi per la valorizzazione e l'incentivazione delle filiere produttive dei materiali da estrazione, ed in particolare a:
a) sostenere progetti finalizzati alla tracciabilità e alla marcatura dei prodotti derivanti dai materiali da estrazione;
b) promuovere le esperienze di etichette e marchi locali che valorizzino le produzioni tipiche anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita;
c) valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza, tracciabilità e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;
d) incentivare l'elaborazione di etichette locali capaci di innalzare l'identità del prodotto tipico;
e) promuovere la conclusione di accordi di programma con i comuni interessati e con le imprese del distretto apuo-versiliese al fine di attuare interventi per lo sviluppo delle filiere produttive connesse ai materiali da estrazione.
4. Con il medesimo atto di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina altresì i rapporti del Comitato con gli organismi previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 69 del 21 febbraio 2000 (Individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri ai sensi dell’art. 36 della Legge 317/1991 come modificato dall’art.6, comma 8 L. 140/99).
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.