Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 26
- Garanzie finanziarie
1. Il rilascio dell'autorizzazione e del permesso di ricerca è subordinato alla prestazione, da parte dell'istante a favore del comune, di una garanzia finanziaria ai fini della corretta esecuzione del progetto di risistemazione determinata dal comune sulla base della perizia di stima allegata alla domanda di autorizzazione o di permesso di ricerca.
1 bis. Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 sono prestate anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 3. (52)
2. Le garanzie finanziarie sono costituite con una delle modalità di seguito indicate:
a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
b) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia);
c) polizza assicurativa rilasciata da un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
3. La garanzia finanziaria copre l'intero periodo di validità dell'autorizzazione incluso il tempo previsto per la risistemazione comprensivo dei tempi per l'attecchimento di eventuali essenze arboree e arbustive, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, può essere rilasciata per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione.
5. L'importo della garanzia è determinato dal comune e può essere adeguato annualmente in funzione:
a) dello stato di avanzamento del progetto di coltivazione;
b) delle opere di risistemazione realmente eseguite ai sensi del comma 4;
c) delle varianti all'autorizzazione di cui all'articolo 23.
6. Le garanzie finanziarie sono ridotte del 15 per cento per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009, e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
7. Ai fini del mantenimento della riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie, l'istante deve rinnovare l'autocertificazione in ordine al possesso delle certificazioni relative al sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit scheme “EMAS”), e delle certificazioni UNI EN ISO 14001 per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione.
8. Le riduzioni dell'importo delle garanzie finanziarie di cui al comma 6, possono essere applicate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per attività estrattive già autorizzate.
9. L'istante è tenuto a comunicare al comune eventuali sospensioni o revoche delle certificazioni da parte dell'organismo competente o dell'ente di certificazione.
10. L'importo della garanzia è aggiornato dal comune ogni cinque anni in base al reale andamento dei lavori e, comunque, applicando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Lo svincolo della garanzia finanziaria è disposto dal comune a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di risistemazione.
12. Su richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di risistemazione realizzate.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.