Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 16
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva
1. L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato ad autorizzazione del comune in conformità con le previsioni dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.
2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità giuridica presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.
3. La domanda di autorizzazione contiene gli elementi relativi al possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale delle imprese previsti dalla normativa vigente e alla regolarità contributiva da verificare d'ufficio attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). (33)
4. Al fine della semplificazione e della riduzione dei termini del procedimento, l’autorizzazione è rilasciata a seguito della conferenza di servizi prevista dall’articolo 19, il cui provvedimento finale sostituisce (34) ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico sanitari, connessi o necessari allo svolgimento dell'attività.
5. Qualora l'attività estrattiva riguardi un sito estrattivo che insiste nel territorio di due o più comuni, la conferenza di servizi di cui al comma 4 è convocata dal comune in cui ricade l'area più estesa del sito. Tale conferenza adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi della l. 241/1990 , che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza dei comuni nel cui territorio ricade l'area oggetto di autorizzazione.
6. Nei procedimenti, relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), gli atti di assenso espressi nella verifica di assoggettabilità a VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti. (35)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.