Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 14
- Mancato adeguamento e poteri sostitutivi(86)
1. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nel termine indicato nel PRC, le localizzazioni dei giacimenti e le prescrizioni individuate dal PRC ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), prevalgono sulla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale comunale (92) vigente. (87)
2. In caso di mancata definizione della proposta da parte dei comuni di cui all'articolo 10, comma 2, la Giunta regionale diffida i comuni ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale convoca, ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 , una conferenza di servizi con i comuni interessati per la predisposizione dell’atto di ripartizione delle quote.
3. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'articolo 9, comma 3, la Giunta regionale può provvedere ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 88/1998 .
4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
5. I costi dell'attività espletata dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 2 e 3 (88) sono, esclusivamente e totalmente, a carico dei comuni sostituiti.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.