Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 95
Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale
1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, geomorfologiche e pedologiche che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell’ambito del territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, approva l’elenco dei geositi di interesse regionale.
3. Le province e la città metropolitana, anche su segnalazione dei comuni, e gli enti parco formulano alla Giunta regionale le proposte di inserimento dei geositi nell’elenco di cui al comma 2, sulla base di un censimento effettuato secondo i principi e le modalità stabiliti dall’ISPRA.
4. I geositi d’interesse regionale sono considerati invarianti strutturali ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 65/2014 e sono oggetto di specifica tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, a qualsiasi livello.
5. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della Rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli articoli 142 e 136 del d.lgs 42/2004 , sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.
6. I geositi d’interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in attuazione degli obiettivi determinati dagli strumenti della programmazione regionale. (103)
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
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