Art. 94
1. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 79, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro per ogni esemplare catturato o ucciso, fino ad un massimo di 7.000,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui alla lettera b), per ogni sito deteriorato o distrutto, e la violazione di cui alla lettera e), per ogni esemplare detenuto o commercializzato.
2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.
3. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 80,00 euro a 480,00 euro per ogni esemplare raccolto o distrutto, fino ad un massimo di 7.000,00 euro.
4. Chiunque non ottemperi all’obbligo posto ai sensi dell’articolo 79, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.
5. Chiunque violi i limiti posti ai sensi dell’articolo 79, comma 4, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro per ogni esemplare prelevato eccedente i limiti, anche temporali, consentiti, fino ad un massimo di 1.400,00 euro.
6. Chiunque violi il divieto posto dall’articolo 79, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui all’articolo 80, comma 7.
7. Chiunque violi i divieti di cui al all’articolo 80, comma 2, nonché i limiti posti ai sensi dello stesso articolo 80, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 euro a 60,00 euro per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro. (102) Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 61.
8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all’articolo 74, comma 2, lettera a), ed all’articolo 83, comma 2, nonché dalle misure e prescrizioni di cui all'articolo 84 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro. (102) Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 61.
10. Chiunque realizzi o avvii la realizzazione di interventi, progetti o attività, senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza oppure in difformità rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.(229) Comma così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 50, art. 8.
12. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati al finanziamento:
a) delle misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;
b) del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;
c) dei centri di conservazione di cui all’articolo 85 della presente legge.