Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 94
Sanzioni amministrative
1. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 79, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro per ogni esemplare catturato o ucciso, fino ad un massimo di 7.000,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui alla lettera b), per ogni sito deteriorato o distrutto, e la violazione di cui alla lettera e), per ogni esemplare detenuto o commercializzato.
2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.
3. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 80,00 euro a 480,00 euro per ogni esemplare raccolto o distrutto, fino ad un massimo di 7.000,00 euro.
4. Chiunque non ottemperi all’obbligo posto ai sensi dell’articolo 79, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.
5. Chiunque violi i limiti posti ai sensi dell’articolo 79, comma 4, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro per ogni esemplare prelevato eccedente i limiti, anche temporali, consentiti, fino ad un massimo di 1.400,00 euro.
6. Chiunque violi il divieto posto dall’articolo 79, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui all’articolo 80, comma 7.
7. Chiunque violi i divieti di cui al all’articolo 80, comma 2, nonché i limiti posti ai sensi dello stesso articolo 80, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 euro a 60,00 euro per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro. (102)
8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all’articolo 74, comma 2, lettera a), ed all’articolo 83, comma 2, nonché dalle misure e prescrizioni di cui all'articolo 84 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro. (102)
9. L’autorità amministrativa competente dispone altresì, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione delle norme previste dalla presente legge, i quali vengono affidati in custodia a organismi scientifici o museali o a uno dei centri riconosciuti ai sensi dell’articolo 85.
10. Chiunque realizzi opere o interventi senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza o ne violi le medesime disposizioni ovvero realizzi gli stessi con difformità sostanziali rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
11. All’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione o l’ente parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione, fatte salve le violazioni di cui al comma 10 che sono applicate dagli enti competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza come individuati ai sensi dell'articolo 88. (102)
12. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati al finanziamento:
a) delle misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;
b) del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;
c) dei centri di conservazione di cui all’articolo 85 della presente legge.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.