Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 90
Forme semplificate e casi di esclusione
1. Nel rispetto delle disposizioni del d.p.r. 357/1997 e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat”, la valutazione di incidenza può essere oggetto di semplificazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di conservazione del sito stesso o dall’eventuale piano di gestione, oppure, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. Tali interventi sono individuati dagli atti di governo del territorio dei comuni, di intesa con la Regione e gli enti gestori competenti, fatta salva l’individuazione di specifici casi di prevalutazione di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c). (173)
2. La Regione e i soggetti gestori competenti, (99) in conformità alla normativa e agli atti di indirizzo nazionali e comunitari, possono individuare nell’ambito dei piani di gestione dei siti ed in relazione alle specificità dei siti stessi:
a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione dell’istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 91; (174)
b) casi di prevalutazione per progetti ed interventi per i quali sia stata valutata ed esclusa la possibilità di incidenze significative. (175)
3. Nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 357/1997 e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat” sono oggetto di prevalutazione gli interventi e progetti previsti in piani e programmi, a condizione che:
a) la valutazione d’incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell’assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato;
b) siano conformi al piano o programma approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione del piano o programma stesso. (176)
4. La valutazione di incidenza non si effettua (177) per interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione delle istanze di screening o di valutazione appropriata. (178)
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.