Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 9
Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità
1. La consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, di seguito denominata “consulta”, già istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale), è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l’attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela degli aspetti naturalistici e della biodiversità.
2. Nell’ambito delle materie di cui al comma 1, la consulta esprime pareri obbligatori con riferimento a:
a) atti dirigenziali, deliberazioni della Giunta regionale e proposte di deliberazioni al Consiglio regionale finalizzati all’attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;
b) istituzione e classificazione delle aree naturali protette regionali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, nonché modifiche alle perimetrazioni delle stesse;
c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversità; (5)
d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all’articolo 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 77; (5)
e) predisposizione e aggiornamento dell’elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95;
f) predisposizione e aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali di cui alla l. 10/2013 , ai sensi dell'articolo 99;
g) individuazione delle componenti del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, nonché modifiche alla perimetrazione delle stesse. (151)
h) definizione delle misure di conservazione, di cui al titolo III, per la tutela del sistema di cui all’articolo 5;
i) deliberazioni di Giunta regionale di cui all’articolo 102, comma 2, in materia di servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;
l) definizione di linee guida in attuazione della normativa (6) nazionale di recepimento delle direttive comunitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), in materia di monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed habitat tutelate ai sensi della presente legge e di attuazione delle direttive stesse.
3. La consulta altresì:
a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge; (5)
b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile;
c) fornisce consulenza e supporto scientifico alla Giunta regionale per le attività della Regione nell’ambito:
1) del Santuario Pelagos, istituto ai sensi dell’accordo internazionale ratificato con legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999);
2) di specifiche intese con le autorità nazionali in materia di biodiversità;
3) dell’attuazione della presente legge.
4. La consulta si avvale, ove necessario, della collaborazione dei comitati scientifici degli enti parco regionali di cui all’articolo 25, con i quali si coordina e coopera per lo scambio e la condivisione delle conoscenze e dei dati disponibili nelle materie di competenza.
5. La consulta ed i comitati scientifici degli enti parco regionali svolgono altresì funzioni di supporto tecnico-scientifico all’osservatorio toscano per la biodiversità di cui all’articolo 11.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.