non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997,istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, (167)
ubicati all’esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell’eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell’attivazione di dette procedure, l’ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.
3. La valutazione d’incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria secondo l’ordinamento dell’ente competente, e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni ritenute necessarie. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le condizioni d’obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, dell’intervento o dell’attività (219)
, sia alle peculiarità del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l’incidenza del progetto, dell'intervento o dell'attività (219)
di cui al comma 1, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono autorità competenti per la valutazione d’incidenza:
diversi da quelli di cui al numero 1, che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In caso di siti ricadenti nelle riserve naturali regionali, la Regione esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 52, comma 4;
b) l’ente parco regionale, per gli interventi, i progetti e le attività(219)
localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l’ente parco esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 31, comma 4, in applicazione dei principi di semplificazione;
c) l’ente gestore dell’area protetta nazionale, per gli interventi, i progetti e le attività(219)
localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, come individuate dall'articolo 69, comma 4, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l’ente gestore esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 13 della l. 394/1991. Nel caso di interventi, progetti o attività che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di due o più enti gestori di aree protette nazionali, la valutazione di incidenza è effettuata dall’ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie del sito, sentiti gli altri enti gestori interessati.(220)
d) i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi di cui all'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
5.Per gli interventi, i progetti e le attività(219)
che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di enti gestori diversi, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentiti gli enti gestori interessati.
6.La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell’ambito di detta procedura, ed è effettuata, ai sensi dell’articolo 73 quater della l.r. 10/2010, entro i termini stabiliti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate dalla stessa l.r. 10/2010. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza e le relative pronunce contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell’intervento sul sito stesso.
7.Con riferimento agli interventi, ai progetti e alle attività (219)
che interessano i pSIC o i siti della Rete Natura 2000 disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 9 e 10, deld.p.r. 357/1997. La comunicazione di cui all’ articolo 5, comma 9, del d.p.r. 357/1997, è trasmessa anche alla Giunta regionale nei casi in cui la valutazione di incidenza non è di competenza regionale.
8.È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.
9.Per i progetti, gli interventi e le attività(219)
che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l’ente gestore, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.