Art. 87
Valutazione di incidenza di piani e programmi
1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono,
ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’
articolo 5 del d.p.r. 357/1997 , istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, (165)165.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 37,comma 1.
apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. La valutazione d’incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening di incidenza o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le condizioni d’obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarità del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi. (166)166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 37, comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
3. La Regione è autorità competente per la valutazione d'incidenza:
a) sugli atti di pianificazione e programmazione regionale;
b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali. (95) Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 56.
4. Per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 3, lettera a), che interessano, anche parzialmente, o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette nazionali, nonché per quelli di cui al medesimo comma, lettera b)
ricadenti nelle riserve statali (96) Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 56.
, l'ente gestore delle stesse è comunque sentito dalla Regione ai sensi dell'
articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997 .
6. L'ente parco regionale e l’ente parco nazionale sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza regionale di cui al comma 3, limitatamente alle parti che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall'articolo 69
, commi 1 e 4. (96) Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 56.
8. Nei casi di cui all’
articolo 73 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la valutazione d’incidenza di atti di pianificazione e programmazione, è effettuata nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le procedure previste dal medesimo articolo.
10. E’ fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.
11. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte aree protette nazionali, è comunque sentito l’ente gestore, ai sensi dell’
articolo 5, comma 7, del d.p.r.
357/1997 .