Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 86
Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 (93):
a) promuove ed incentiva, anche con finanziamenti, iniziative didattiche e divulgative finalizzate alla diffusione, alla conoscenza ed alla tutela delle specie di flora, di fauna e di habitat riconosciuti ai sensi della presente legge, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi regionali (94) e dei siti della Rete Natura 2000, nonché con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti;
b) attribuisce, nelle aree naturali protette ricomprese nel sistema regionale di cui all’articolo 2 nonché nei p(SIC) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 6, priorità nella concessione di finanziamenti regionali con riferimento agli interventi di gestione agricola e di uso del territorio, finalizzati alla realizzazione di:
1) azioni ed interventi coerenti con la programmazione regionale di cui all’articolo 12 in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità;
2) pratiche e metodologie di agricoltura biologica, di selvicoltura naturalistica, di agricoltura integrata effettuata ai sensi della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);
3) interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale;
4) pratiche di contrasto alle specie animali e vegetali non autoctone, realizzate con metodologie definite dagli istituti scientifici competenti (150).
2. La Giunta regionale riconosce le medesime priorità di cui al comma 1, lettera b), nella concessione di finanziamenti statali e comunitari, nel rispetto delle condizioni previste dalle norme istitutive degli stessi.
3. Ai fini della verifica dell'appartenenza delle superfici agricole alle aree di cui al comma 1, lettera b), l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) provvede a inserire le delimitazioni territoriali delle suddette aree nell'ambito del LPIS (Land Parcel Identification System), sulla base delle indicazioni fornite con deliberazione della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.