Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 83
Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, con deliberazione:
a) approva gli specifici elenchi riferiti alle specie animali e vegetali ed agli habitat protetti rispettivamente ai sensi dell’articolo 79, comma 3, dell’articolo 80, comma 3, e dell’articolo 82.
b) definisce le modalità e gli eventuali limiti di prelievo e di raccolta in relazione alle singole specie animali e vegetali individuate ai sensi dell’articolo 79, comma 3, e dell’articolo 80, comma 3;
c) individua le aree nelle quali, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge, degli studi e degli esiti delle ricerche effettuati da professionisti abilitati, dalle università, nonché dai centri di ricerca autorizzati, è segnalata la presenza delle specie animali e vegetali e degli habitat di cui alla lettera a).
2. La Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, con deliberazione, approva le determinazioni previste rispettivamente all’articolo 79, comma 4, all’articolo 80, comma 4, e all’articolo 82, comma 2, relative alla previsione di specifiche analisi e all’individuazione di misure di conservazione.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, con deliberazione, provvede alla verifica e all’aggiornamento periodico degli elenchi, dei limiti e restrizioni e delle aree di cui, rispettivamente, al comma 1, lettere a), b) e c), al fine di adeguarne i contenuti allo stato delle conoscenze, comprese eventuali variazioni tassonomiche, agli elenchi dell’IUCN, agli esiti dei monitoraggi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3 bis, (90) all’implementazione e all’aggiornamento periodico del RE.NA.TO e della banca dati Bio.Mar.T di cui all’articolo 13.
4. Gli enti locali, le istituzioni scientifiche e le associazioni ambientaliste di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), possono proporre alla Giunta regionale gli aggiornamenti di cui al comma 3.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.