Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 82
Disciplina degli habitat non ricompresi nell’allegato A del d.p.r. 357/1997
1. Sono, altresì, considerati protetti ai sensi del presente capo, gli habitat che, in esito ai monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge e all’implementazione ed aggiornamento periodico della banca dati RE.NA.TO di cui all’articolo 13, costituiscono esempi notevoli di caratteristiche vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale e che, ai fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione. Detti habitat sono determinati ed individuati con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 83.
2. La salvaguardia degli habitat di cui al comma 1, può richiedere altresì la previsione di specifiche analisi ai sensi dell’articolo 83, comma 2. La disciplina degli habitat individuati, qualora interni ai siti della Rete Natura 2000, è contenuta negli strumenti di gestione dei siti stessi.
3. I dati e le informazioni disponibili relativi agli(89) habitat di cui al comma 1, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.