Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 80
Forme di tutela della flora
1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo le specie vegetali ricomprese nell'allegato (83) D del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato I della Convenzione di Berna.
2. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11 del d.p.r. 357/1997 , per(84)le specie di cui al comma 1, sono vietati il danneggiamento, l’estirpazione, la distruzione e la raccolta.
3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, le specie ricomprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997 nonché quelle (83) individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 83, indicate come:
a) vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico:
1) dalle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell’IUCN;
2) dagli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuate ai sensi della presente legge;
3) dall’implementazione ed aggiornamento periodico delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T di cui all’articolo 13;
b) endemiche della Toscana, da studi, rilievi e banche dati redatti da università e istituti di ricerca.
a) la regolamentazione e l’eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo;
b) la previsione di specifiche analisi e l’individuazione di misure di conservazione di cui all’articolo 83, comma 2.
5. I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle(84) specie di cui ai commi 1 e 3 costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumentidella pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.
6. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3 bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 11 del d.p.r. 357/1997 . (86)
7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l’utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotus sp.pl.), Fico d’india (Opuntia ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa), Robinia (Robinia pseudoacacia) ed Eucalipto (Eucalyptus). Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può individuare ulteriori specie vegetali da assoggettare ai divieti di cui al presente comma, sulla base degli esiti dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, dei dati delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T nonché delle liste redatte dall’IUCN.
8. In deroga a quanto previsto al comma 7, l’utilizzo della Robinia pseudoacacia è consentito esclusivamente ove necessario ad assicurare la stabilità e il consolidamento dei versanti nelle zone sottoposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, in mancanza di soluzioni alternative. In tal caso l’ente competente all’autorizzazione delle opere prescrive misure adeguate per contenere la propagazione della specie al di fuori delle aree di intervento.
9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.
10. I divieti ed i limiti di cui al comma 2, non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.
11. Dall’operatività dei divieti e dei limiti di cui al comma 2, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono escluse altresì le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.