Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 79
Forme di tutela della fauna
1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo, le specie animali ricomprese nell'allegato (79) D del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato II della Convenzione di Berna.
2. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11 del d.p.r. 357/1997 , per (80) le specie di cui al comma 1, sono vietati:
b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;
c) la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell’ibernazione o del letargo;
d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;
e) la detenzione e commercio di esemplari prelevati dall'ambiente naturale (81), vivi o morti, anche imbalsamati, nonché di loro parti o prodotti identificabili.
3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, le specie comprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato III della Convenzione di Berna nonché quelle (81) individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 83, indicate come:
a) vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico:
1) dalle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell’Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN);
2) dagli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuate ai sensi della presente legge;
3) dall’implementazione e dall’aggiornamento periodico delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T di cui all’articolo 13;
b) endemiche della Toscana, da studi, rilievi e banche dati redatti da università e istituti di ricerca.
a) la regolamentazione e l’eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo fermi restando, per le specie animali comprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997 , i divieti e le relative deroghe previste rispettivamente, agli articoli 10, comma 3, e 11, del medesimo decreto (81);
b) la previsione di specifiche analisi e l’individuazione di misure di conservazione ai sensi dell’articolo 83, comma 2.
5. I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie(79)di cui ai commi 1 e 3, costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.
6. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3 bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 11 del d.p.r. 357/1997 . (82)
7. E’ vietato il rilascio in natura di specie animali non autoctone, salvo che non sia diversamente disposto dalla normativa statale.
8. Qualora siano individuate nuove specie animali di cui al comma 1, il soggetto che, a qualsiasi titolo, detenga animali vivi o morti, anche imbalsamati, appartenenti alle specie di nuovo inserimento, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall’animale, entro i sei mesi successivi deve presentare denuncia alla struttura regionale competente. (79) Resta fermo il divieto relativo al commercio, di cui al comma 2, lettera e).
9. Dall’obbligo di denuncia di cui al comma 8, sono esonerati esclusivamente i soggetti pubblici e privati legittimati alla detenzione in base ad apposito titolo autorizzativo conforme alle vigenti norme di legge.
10. I divieti ed i limiti di cui al comma 2, lettere b) e c), non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.