Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 75
Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale
1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all’articolo 7, sono individuati e disciplinati dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla l.r. 65/2014 , nel rispetto delle previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 , che ne definisce gli indirizzi per l’individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare i livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale.
2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale integrato delle aree naturali protette. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell’intervento.
3. Le misure di gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale che pongano divieti all’attività venatoria o di pesca sono previste nei piani faunistico-venatori (76) di cui all’articolo 8 della l.r. 3/1994 o nel piano regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica).
4. La Giunta regionale, con deliberazione e in coerenza con le previsioni degli strumenti della programmazione regionale (77), può approvare, d’intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
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