Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 74
Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000
1. I siti della Rete Natura 2000 costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014 e fanno parte dello statuto del territorio di cui agli articoli 6 e 88 della medesima legge. Essi sono considerati elementi di rilievo ai fini della redazione della carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della l. 394/1991 , anche in conformità con quanto previsto negli atti statali di indirizzo.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori (75) con deliberazione, definisce:
a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, elaborate sulla base dei criteri e delle linee guida del MATTM, di cui all'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 , individuando i casi in cui è necessario procedere all’adozione di appropriati piani di gestione;
b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, del d.p.r. 357/1997 .
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.