Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 73
Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 357/1997 le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla dir. 92/43/CE e alla dir. 2009/147/CE, tenuto conto anche (74) delle proposte delle province, della città metropolitana e degli enti parco regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche, delle associazioni di protezione ambientale.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è trasmessa al MATTM e, ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, si esprime altresì con specifica intesa, in merito alla designazione da parte del MATTM dei SIC quali ZSC, di cui all’articolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997 .
4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione, sono effettuate secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'articolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997 .
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.