Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 72
Poteri sostitutivi (73)
1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 88/1998 qualora:
a) gli enti parco regionali non adempiano le funzioni ad essi attribuite dal presente titolo;
b) la città metropolitana, le province, i comuni, le unioni di comuni, non assicurino l’applicazione delle misure di conservazione e delle forme di tutela di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 2, o dei piani di gestione di cui all' articolo 77.
2. In caso di inadempienze degli enti parco regionali, dei comuni e delle unioni di comuni, nello svolgimento delle attività ad essi affidate in regime di avvalimento ai sensi degli articoli 69, comma 2, e 70, comma 1, la Regione interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte di tali enti con le modalità e con i poteri stabiliti dalla convenzione.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.