Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 71
Coordinamento del sistema regionale della biodiversità (71)
1. Qualora sullo stesso sito della Rete Natura 2000 concorra la gestione di più enti gestori, gli stessi assicurano il loro coordinamento anche tramite specifiche intese.
1 bis. Per garantire l'uniforme attuazione delle misure e degli indirizzi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere d), e) ed f), la Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione periodica di un tavolo di coordinamento a cui partecipano le strutture regionali competenti, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali. (72)
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
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