Art. 69
Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali
1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c bis) e c ter) e quelle attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b), (67) Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.
sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88.
2. Gli enti parco regionali concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione dei siti gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), mediante l'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c bis), numero 1), e c ter), e all’articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta. (68) Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.
3. Gli enti parco regionali svolgono altresì le funzioni in materia di geodiversità di cui all'articolo 68, comma 4.
4. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale le funzioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c bis), numeri 1) e 2) e c ter), (67) Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.
sono svolte dagli enti gestori delle aree protette statali con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti
interamente (164)164.Parola inserita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 36.
nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti gestori delle aree protette nazionali svolgono altresì le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88.
In caso di siti della Rete Natura 2000 solo parzialmente ricadenti nel territorio e nelle aree contigue di aree protette statali, si applicano le forme di coordinamento di cui all’articolo 71. (184) Periodo aggiunto con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 3.
4 bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui al comma 4 rendono disponibili i dati di cui al presente comma, anche mediante le forme di coordinamento di cui all'articolo 71, comma 1 bis. (69) Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 41.