Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 67
Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità
1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 ed in particolare:
a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del d.p.r. 357/1997 , sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati; (62)
b) individua le ZPS di cui alla dir. 2009/147/CE “Uccelli”, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati; (62)
c) effettua la valutazione periodica di cui all’articolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997 e propone al MATTM l’aggiornamento dell’elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;
c bis) esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4, ed in particolare:
1) attua le misure di tutela e conservazione e provvede al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di competenza, nonché al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti;
2) procede alla redazione e all’approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all’articolo 2, comma 4, del d.p.r. 357/1997 per i siti di competenza; (63)
c ter) effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura ed all’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie; (63)
d) in attuazione dell’articolo 4 del d.p.r. 357/1997 , definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l’individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e, in particolare:
1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del d.p.r. 357/1997 , nel rispetto delle linee guida emanate dal MATTM;
2) assicura per i pSIC le misure di cui all’articolo 4, comma 1, del d.p.r. 357/1997 ;
3) esprime l’intesa di cui all’articolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997 , ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del MATTM;
3 bis) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall’articolo 11 del d.p.r. 357/1997 ; (64)
e) definisce nell’ambito del PIT di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 , gli indirizzi per l’individuazione e la disciplina delle aree di collegamento ecologico funzionale dettando prescrizioni per il mantenimento e la salvaguardia delle stesse;
f) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, ed emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento: (65)
1) all’attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all’articolo 7, comma 2, del d.p.r. 357/1997 ;
2) alla definizione di linee guida e modelli di riferimento per l’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui agli articoli 87 e 88;
3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite la costituzione del sistema informativo regionale di cui all’articolo 13;
g) con propri atti riconosce le specie di flora e di fauna e gli habitat di cui all’articolo 83 e ne individua le eventuali misure di conservazione;
h) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, alla stessa riservate ai sensi degli articoli 87 e 88.
2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale ed in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui all’articolo 65 comma 1, provvedendo in particolare:
a) ad individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico ed a promuovere studi ed interventi volti alla loro conservazione;
b) a riconoscere i centri per la conservazione “in situ” ed “ex situ”, la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali ed animali di cui alla lettera a);
c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;
d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;
e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela ed alla sensibilizzazione dei cittadini.
3. La Regione concorre alla conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità, riconoscendo i geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.