Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 6
Siti della Rete Natura 2000. Proposti siti di importanza comunitaria (pSIC)
1. La Rete Natura 2000 di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), è una rete ecologica europea coerente, istituita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della dir. 92/43/CEE “Habitat”, e costituita da:
a) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997 saranno designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);
b) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, lettera a) e 4, paragrafo 1, della dir. 2009/147/CE “Uccelli”.
2. I pSIC, sono aree individuate dalla Regione e trasmessi dal MATTM alla Commissione europea, ai fini dell’inserimento negli elenchi definitivi dei SIC.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.