Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 59
Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale
1. La Giunta regionale e gli enti parco possono costituire, per quanto di competenza, (51) l’ “Albo degli amici del Parco/Riserva naturale” al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell’area protetta.
2. Le strutture regionali competenti e gli enti parco redigono, di norma annualmente, (51) un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all’albo, autonomamente o affiancando il personale dell’area protetta.
3. Nelle attività di cui al comma 2, non rientrano le attività di vigilanza ambientale disciplinate dal titolo V della presente legge.
4. Lo statuto del parco regionale ed i regolamenti di cui agli articoli 30 e 49, disciplinano le modalità di iscrizione all’albo e di svolgimento delle attività di cui al comma 1, ivi comprese le adeguate coperture assicurative.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.