Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 58
Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili
1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell’area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49. (48)
2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento operativo annuale, individuano (49) forme di collaborazione volte, tra l’altro:
a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili;
c) ad incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità ed il mantenimento degli habitat naturali;
d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale);
f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pesca-turismo;
g) ad introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili.
3. Le attività agricole e produttive che ricadono all'interno del parco, della riserva naturale regionale e delle relative aree contigue beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo ed energetico, compresi gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli, (160) in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché in conformità (50) alle previsioni degli strumenti di pianificazione.
4. La Regione, tramite la Giunta regionale, gli enti parco nonché gli enti locali che svolgono attività gestionali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, (49) al fine di promuovere e sostenere le attività di gestione forestale, agricole e di governo del territorio sostenibili e coerenti con le finalità dell’area naturale protetta, possono sottoscrivere atti convenzionali con le imprese operanti nel territorio di competenza, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ) e degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ).
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.