Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 56
Sorveglianza sulle aree naturali protette (46)
1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative):
a) l’ente parco esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano, dal regolamento del parco e dal piano di gestione, secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, mediante proprio personale di sorveglianza, definito “guardiaparco”, appositamente individuato nella pianta organica dell’ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;
b) la Regione e gli enti parco ed i comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali e all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.
2. Le funzioni di sorveglianza e di accertamento degli illeciti possono altresì essere esercitate per specifiche materie, da personale individuato dagli enti di cui al comma 1 al quale è attribuita la funzione di guardia giurata a norma dell’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico leggi delle leggi di pubblica sicurezza).
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, sono muniti di apposito documento di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. La Giunta regionale approva con deliberazione uno schema tipo di tale documento.
4. Gli enti di cui al comma 1, per l’esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.