Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 55
Aree contigue
1. L’area contigua è il territorio esterno ai confini dell’area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della l. 394/1991 . L’area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell’applicazione di specifiche misure di tutela.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 2, lettera b), le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco ai sensi dell’articolo 27.
3. Le aree contigue alle riserve naturali regionali sono individuate dalla Regione (45) ai sensi dall’articolo 46, comma 1, lettera b) e dall’articolo 49, comma 2, lettera a). La disciplina di tali aree è individuata nel regolamento della riserva naturale regionale ai sensi dell’articolo 49.
4. L’esercizio venatorio nelle aree contigue ai parchi ed alle riserve è disciplinato dall’articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.