Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 50
Procedimento per l’approvazione del regolamento della riserva naturale regionale
1. Il regolamento della riserva naturale regionale è adottato e approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I, della l.r. 65/2014 , previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all’articolo 9. (42)
3. Alla pubblicazione del regolamento si provvede nelle forme e secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 65/2014 .
5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 109 e 110, per le riserve di nuova istituzione, il regolamento è approvato entro due anni dalla data dell’atto istitutivo di cui all’articolo 46.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.