Art. 49
Regolamento della riserva naturale regionale
2. Il regolamento definisce in particolare:
a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, anche in deroga a quella provvisoria di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b);
b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all’
articolo 32, comma 1, della l. 394/1991 ;
c) l’organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;
d) le modalità di rilascio del nulla-osta di cui all’articolo 52;
e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.
3. Il regolamento altresì:
a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;
4. Ulteriori contenuti del regolamento sono individuati con riferimento a quelli di cui all’articolo 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4,
della
l. 394/1991 .
5. Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all’articolo 68, commi 4 bis e 4 ter,
della l.r. 39/2000 .
6. Al regolamento è allegata una cartografia in cui risultano evidenziati i confini dell’area di riserva, della eventuale area contigua e della eventuale zonizzazione interna, redatta secondo le disposizioni e gli standard di cui all’articolo 13, comma 4.
8 bis. Ai fini del comma 8, gli enti competenti all’approvazione di piani e programmi che interessano il territorio della riserva ne verificano la coerenza con gli atti e con la disciplina del presente capo, fatti salvi i casi in cui tale verifica sia effettuata:
a) nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), ove prevista ai sensi della normativa vigente;
b) nell’ambito del nulla osta rilasciato dall’ente gestore dell’area protetta ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);