Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 48
Prescrizioni per le riserve naturali regionali
1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all’articolo 49, sono vietate:
a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all’articolo 17, comma 2, della l. 394/1991 ;
b) l’attività venatoria e l’apertura di cave, miniere e discariche.
2. E’ vietata, altresì, l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all’articolo 49.
3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:
a) i mutamenti di destinazione d’uso non contrastanti con le finalità della riserve medesime;
b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;
c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell’articolo 22, comma 6, della l. 394/1991 .
3 bis. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 , salvo quanto disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 49. (39)
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.